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esclusione della garanzia - compravendita tra privati : Guide eBay

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Alcuni Ebayer mi riferiscono di aver letto che la cosiddetta "formula di esclusione della garanzia" in occasione di una compravendita tra privati non avrebbe alcuna validità. Ebbene, dopo una accurata ricerca personale, mi sono rivolta ad un ufficio legale dove un paio di amici avvocati molto disponibili e preparati hanno, in via generale e fatte le dovute eccezioni, confermato che la suddetta clausola è in generale assolutamente efficace. Tenendo presente che un privato (su Ebay ad esempio) vende soprattutto oggetti usati, non essendo un professionista non è tenuto alla conoscenza specifica di eventuali problemi che possono verificarsi poco dopo l'acquisto od essere già presenti nell'oggetto, ma non immediatamente visibili. Normalmenete un venditore corretto specifica che l'oggetto viene venduto così com'è proprio perché non in grado di sapere se l'oggetto funziona o è integro in tutte le sue parti. Già questo è ampiamente sufficiente per far sì che l'acquirente possa scegliere in tutta libertà se rischiare l'acquisto o meno. Aggiungendo la formula "con esclusione della garanzia..." si rafforza maggiormente l'avvertimento. Cercando con attenzione sulla rete, mi sono imbattuta sul sito legalionline.it che ha pubblicato sul tema una interessante pagina a firma dell'avv. Rodolfo José Mendez, il quale in pratica dice le stesse cose dei miei amici avvocati e prende come esempio (ma vale per tutte le vendite di oggetti mobili) la compavendita di un'auto usata. Ne riporto uno stralcio qui sotto.

""...Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla cosiddetta clausola "visto e piaciuto" presente spesso nei contratti di acquisto di autovetture usate. Il problema inerente a tale tipo di clausola riguarda essenzialmente la possibilità di un'esclusione della garanzia in essa contenuta, a seconda che le si attribuisca natura di semplice clausola di stile o di elemento essenziale del regolamento negoziale. A tal proposito è interessante analizzare i motivi della decisione del Tribunale di Casale Monferrato del 2001 che ha affermato come, in caso di vendita di bene usato, la clausola visto e piaciuto, non avendo carattere di clausola di stile, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa. Precisamente il Tribunale dovette decidere in merito ad una richiesta di riduzione del prezzo per i vizi presentati dal bene usato oggetto di vendita (nel caso di specie un furgone autocabinato). Il ricorrente addusse a sostegno della sua posizione che la clausola "visto e piaciuto", inserita nel contratto, fosse catalogabile come clausola di stile e, come tale, priva di vera portata volitiva. Inoltre, dato il contenuto intrinsecamente incerto di tale clausola, sostenne come la vendita di un bene usato non si debba considerare una vendita "a rischio e pericolo" del compratore, e, quindi, l'esclusione della garanzia deve risultare in maniera "rigorosa". Il Tribunale, invece, respinse tali motivazioni, accogliendo la tesi della controparte, secondo la quale la vendita, essendo avvenuta con la clausola "visto e piaciuto", comportava un'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 comma 2 c.c. In particolare i giudici posero a fondamento della loro statuizione il fatto che, nel caso in questione, le trattative fossero avvenute a livello "elementare" e composte da pochissime frasi: difficile sostenere la presenza di formule vuote di vero contenuto volitivo! Può parlarsi di clausola di stile, infatti, quando essa appaia in un contesto complesso, costituito, cioè, da una grande varietà di clausole e perdipiù si abbia a che fare con contratti ripetitivi del disponente. In conclusione, tirando le somme, i giudici hanno interpretato il contratto attribuendo alle clausole in esso contenuto, ex art. 1363 c.c., il senso più "chiaro" che risulta dal complesso dell'atto. E poiché la clausola è inserita in un contesto dove prima si dà atto che il mezzo ceduto è stato revisionato e ricondizionato, poi si dice tuttavia che è ceduto "come visto e piaciuto": palese quindi la preoccupazione del venditore di escludere ogni sua responsabilità pur in presenza di fatti che dovrebbero dare ampia assicurazione di assenza di vizi nel veicolo. " ( fonte: legalionline.it)


ID guida: 10000000139386719Guida creata: 08/12/11 (aggiornato il 06/05/13)

 
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